Gas Fluorurati - Registro Nazionale
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012
Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:
- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
- Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
- Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto
dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro
telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
News
-
[04.04.2023]
Il Parlamento Europeo vota per l’eliminazione dei gas fluorurati entro il 2050.
Il 30 marzo 2023 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti al Regolamento Fgas ed è ora pronto a negoziare con i 27 Stati membri dell’UE rappresentati nel Consiglio dell’UE per un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas fluorurati al fine di conseguire gli obiettivi climatici fissati nel green deal. L’approvazione definitiva del testo potrebbe poi arrivare in autunno, ma si tratta di una timeline non ancora ufficiale.Continua »
- [31.03.2022] Termine dello stato di emergenza: informazioni sulle proroghe della validità dei certificati Fgas.
- [13.02.2021] AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL DPR n. 146/2018
- [06.04.2020] Circolare del Ministero dell'Ambiente in merito agli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione
- [03.04.2020] Aggiornamento funzionalità della Banca dati F-gas
Visualizza tutto »